Il Tar Lombardia, di Milano, con la sentenza n. 1870/2021, dispone che l’omessa dichiarazione di informazioni personali può comportare l’esclusione dalla gara qualora le informazioni non rese avrebbero potuto astrattamente incidere sulla ammissione del concorrente.
In particolare, infatti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c bis, del D.lgs. n. 50/2016, norma di chiusura espressione dei principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale, è onere del concorrente portare a conoscenza dell’amministrazione tutte le informazioni relative alla propria attività, per consentire alla stazione appaltante una ponderata valutazione dell’integrità e dell’affidabilità di ogni partecipante alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6615/2020; idem sez. III n. 6530/2020; idem sez. VI, n. 6743/2020; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 806/2020 e TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1881/2020).
L’operatore è cioè tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; idem sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; idem 16 novembre 2018, n. 6461; idem 24 settembre 2018, n. 5500; idem 3 settembre 2018, n. 5142; idem 17 luglio 2017, n. 3493; idem 5 luglio 2017, n. 3288; idem 22 ottobre 2015, n. 4870), non potendo viceversa valutare autonomamente la rilevanza dei fatti da comunicare alla stazione appaltante, poiché quest’ultima deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione.
L’omissione di informazioni dovute “ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” costituisce, infatti, ex se un’ipotesi di grave illecito professionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040).
Se è vero che l’omissione di informazioni non ha attitudine espulsiva automatica, come invece l’ipotesi di falso dichiarativo, ai sensi della lett. f bis (cfr. Ad. Plen. n. 16/2020), è altrettanto vero che l’omessa dichiarazione va valutata dalla stazione appaltante in sé, verificando se le informazioni non rese avrebbero potuto astrattamente incidere sulla ammissione del concorrente (cfr. TAR Firenze sez. I, 30 dicembre 2020, n.1755).
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