In materia di revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2756/2018, ha disposto che, in materia di revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la competenza spetta al giudice ordinario.

Nel caso di specie, il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso proposto da una società in liquidazione e riconosciuto  il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ambito di una vicenda sul diritto – di una ditta appaltatrice – di revisione dei prezzi e applicazione delle tabelle ministeriali pubblicate in epoca successiva alla presentazione delle offerte.

La società aggiudicataria in liquidazione aveva proposto appello, deducendo la violazione di legge e sostenendo l’appartenenza della controversia alla cognizione della giurisdizione amministrativa, in quanto essa avrebbe avuto ad oggetto, non la misura del compenso revisionale, ma il metodo di calcolo, e quindi sarebbe relativa ad una fase “contrattualmente preliminare alla determinazione del quantum”.

Invero, nella specie l’oggetto del contendere è stato il quantum e l’ an debeatur, stante il positivo riconoscimento del diritto (soggettivo) al compenso revisionale da parte del Ministero resistente, con una conseguente cognizione della controversia appartenente alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa.

Il Collegio giudicante ha rigettato l’appello, condividendo i criteri di riparto della giurisdizione richiamati dal giudice di primo grado, nonché quelli delineati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2000, n. 454 e dalla univoca giurisprudenza successiva, delle stesse Sezioni Unite e del giudice amministrativo, secondo cui: <<Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la posizione dell’appaltatore – che è di norma tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo – acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando la convenzione sia resa obbligatoria in forza di clausola contrattuale stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 37 del 1973, ovvero quando l’amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento comportante implicito riconoscimento del diritto alla revisione; in relazione a tale ultima ipotesi, il provvedimento o il comportamento concludente devono provenire dall’organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell’ente pubblico e non possono consistere in atti interni della P.A., meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione >>.

Così, la citata sentenza ha definitivamente chiarito i rispettivi confini dei due plessi di giurisdizione in materia di compenso revisionale.

Nella giurisprudenza amministrativa va segnalata, ai fini della ricostruzione della successione delle norme in punto di riparto di giurisdizione sul tema, anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 396 del 27 gennaio 2014.

Nel caso di specie, si è avuta, inoltre, la determinazione del Presidente dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno n. 150 del 30 dicembre 1986 che aveva approvato il collaudo definitivo dei lavori e contestualmente aveva approvato la revisione contrattuale dei prezzi.

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