Mondo scuola: vanno riconosciuti gli scatti di anzianità per l’attività svolta in virtù di contratti a termine

Il Tribunale di Roma, con la recentissima sentenza n. 4197/2020, riconosce l’illegittimità dei contratti collettivi nazionali per violazione della direttiva comunitaria n. 70/1999 nella misura in cui escludono il calcolo degli scatti di anzianità per i lavoratori del comparto scuola che esplicano le loro mansioni in virtù di contratto a tempo determinato.

In particolare, infatti, va riconosciuta l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi succedutesi nel tempo.

Vanno pertanto disapplicate le disposizioni dei contratti collettivi che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

E’ evidente, infatti, che va riconosciuta  l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi succedutesi nel tempo.

Pertanto, vanno disapplicate le norme interne che escludono i lavoratori a tempo determinato dagli scatti di anzianità previsti, invece, per il personale in ruolo in quanto si pongono in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 e contenuto in allegato alla direttiva 28.6.1999, 1999 / 70/ CE.

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