Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 6533 del 28 settembre 2021, dispone che nel valutare la congruità dell’offerta non è ammesso un sindacato giurisdizionale sostitutivo mediante verificazione.
In particolare, nelle gare pubbliche, la valutazione dell’anomalia e della congruità dell’offerta può formare oggetto di sindacato giurisdizionale limitatamente ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e/o travisamento di fatti.
In particolare, il Collegio, aderendo all’orientamento consolidato in giurisprudenza amministrativa nonché delle Sez. Unite della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 159/2020, hanno chiarito che la verificazione è un mero strumento processuale cognitivo e non valutativo e che, è sì un parere tecnico ma non espressione di discrezionalità amministrativa.
In passato le SS.UU. con la sentenza n. 16893 del 2017 avevano già chiarito che: “l’eccesso di potere giurisdizionale in senso proprio – inteso, cioè, quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l’ambito della sua giurisdizione – ricorre qualora il giudice amministrativo, in materia nella quale la legge gli assegna una potestas iudicandi limitata alla sola indagine sulla legittimità degli atti amministrativi, abbia effettuato, invece (o anche) un sindacato di merito, provvedendo per motivi di siffatta natura all’annullamento dell’atto oppure alla sua sostituzione mediante una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa”.
In conclusione, la verificazione non può svolgersi al di là della suddetta funzione, andando a sostituirsi e a riformulare il giudizio valutativo della stazione appaltante, pena la sua illegittimità.
Commento a sentenza edito dalla tirocinante Noemi Mistretta
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