PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI E APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI: NON SOLO REQUISITI DI ORDINE TECNICO E FINANZIARIO

Il Consiglio di Stato con la sentenza n° 01084/2018 ha dichiarato l’illegittimità dell’aggiudicazione di una società consorziata per mancanza del requisito di cui all’art. 38, comma primo, lett. a) d.lgs 163/2006.
In particolare, il Collegio ha posto in rilievo la circostanza secondo cui nei consorzi di cooperative di produzione e lavoro, i requisiti di ordine generale e morale devono essere posseduti sia dal consorzio sia dalle imprese designate in sede di offerta per l’esecuzione dell’appalto (dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria), e che i requisiti di ordine generale e morale devono permanere, in modo continuativo, dalla data di presentazione della domanda per tutto l’iter procedimentale fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto (cfr. Ad. Plen. n. 8/2012; v., altresì, Ad. Plen. n. 8/2015).
Nel caso in esame, la società consorziata aveva proposto istanza di ammissione a concordato preventivo ‘in bianco’ o ‘con riserva’, in ragione di una situazione finanziaria compromessa, e che il Tribunale aveva emesso il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo di natura sostanzialmente liquidatoria, consentendo la continuità aziendale soltanto per taluni limitati rapporti già in corso d’esecuzione, tra i quali non figurava il contratto oggetto di lite, con conseguente perdita del requisito generale di cui all’art. 38, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 163/2006.
Inoltre, la carenza del requisito di ordine generale in capo alla consorziata non era suscettibile di ‘sanatoria’ tramite la sostituzione con altra impresa o la riduzione della compagine consortile o associativa, in quanto, da un lato, ammettere la sostituzione successiva della consorziata (o la riduzione della compagine consortile), in caso di mancanza di un requisito generale di partecipazione, comporterebbe una elusione del controllo ex art. 38, d.lgs. 163 del 2006 circa la titolarità dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta originariamente indicata nella domanda di partecipazione, e, dall’altro, il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche garantisce una conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti contraenti al fine di consentire una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti, la cui mancanza non può essere sanata ex post, pena la violazione del principio della par condicio.
Pertanto, la ratio sottesa alla sussistenza dei requisiti generali ex art. 38, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163/2006 d.lgs. in capo alla consorziata designata, rileva non solo ai fini di cui all’art. 78 d.P.R. n. 207/2010 (qualificazione SOA), ma, più in generale, al fine di rendere effettiva la responsabilità solidale delle imprese associate e consorziate nei confronti della stazione appaltante a garanzia della corretta esecuzione dell’appalto, la quale sarebbe gravemente sminuita nei casi di insolvenza o dissesto finanziario delle imprese associate o consorziate del raggruppamento aggiudicatario.

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