Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2708/2021, dispone che l’omissione dichiarativa di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, al pari delle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, costituiscono fattispecie in cui non opera l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui all’aart. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Sussiste “omessa dichiarazione” quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale, qualificabile come “grave errore professionale”; vi è “dichiarazione reticente” allorchè le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per potere compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; mentre la “falsa dichiarazione” consiste in una immutatio veri che ricorre allorchè l’operatore rappresenti una circostanza di fatto diversa dal vero.
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