Il TAR Lombardia con sentenza n. 1775/2021, ha disposto la nullità della clausola del disciplinare che imponeva l’iscrizione nella white list, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8, D.lgs. n. 50/2016).
Il Collegio ritiene infatti che le attività iscrivibili nell’elenco prefettizio sono solo quelle espressamente individuate nell’art. 1, comma 53, della l. n. 190/2012 (Tar Lazio, Latina, Sez. I, 19 dicembre 2020, n. 484) e tale elenco è tassativo e non passibile di interpretazione estensiva (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 23 marzo 2016, n. 1511).
Di qui, la natura contra legem della clausola escludente e la sua nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione: annota al riguardo il Tar che la discrezionalità, comunque non illimitata né insindacabile della PA nel disporre limitazioni alla partecipazione, è potere ben diverso dalla facoltà, non ammessa dalla legge, di imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22).
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