Con la recente pronuncia il Consiglio di Stato, sezione IV, del 14 febbraio 2018, n. 956, è ritornato ad esprimersi sul copioso tema degli obblighi dichiarativi dell’ offerta economica.
Orbene i Giudici di Palazzo Spada hanno comprovato la sussistenza, in capo al concorrente, del dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti ai sensi del ricordato art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006 occorse in precedenti rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante.
Nel caso in esame, concernente l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati, il concorrente ha palesemente omesso di dichiarare la contestazione per grave inadempimento contrattuale mossale dal Comune durante l’esecuzione di un contratto della medesima tipologia.
Ebbene, il Consiglio di Stato, uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, ha precisato che tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti tra stazione appaltante e partecipanti, ai quali è preclusa la possibilità di scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competendo quest’ultimo soltanto all’amministrazione committente. (Cons. Stato, Sez. V, 15/12/2016, n. 5290; 4/10/2016, n. 4108; 26/7/2016, n. 3375; 19/5/2016, n. 2106; 18/1/2016, n. 122; 25/2/2015, n. 943; 11/12/2014, n. 6105; 14/5/2013, n. 2610; Sez. IV, 4/9/2013, n. 4455; Sez. III, 5/5/2014, n. 2289).
Invero, la stazione appaltante dispone di una sfera di discrezionalità nel valutare quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull’affidabilità di chi aspira a essere affidatario di un contratto e tale discrezionalità può essere correttamente esercitata solo disponendo di tutti gli elementi necessari a garantire una compiuta formazione della volontà.
Pertanto, sulla scorta di tale consolidato orientamento ripercorso dai giudici del Consiglio di Stato, l’inosservanza del descritto onere dichiarativo comporta irrimediabilmente l’esclusione dalla gara e non può essere sanato, anche dopo l’introduzione del comma 2 bis del citato art. 38, ad opera dell’art. 39, comma 1, del D.L. 24/6/2014, n. 90, conv, dalla L. 11/8/2014, n. 114, mediante ricorso al soccorso istruttorio, istituto non utilizzabile per sopperire alla mancanza di dichiarazioni o documenti essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19/5/2016, n. 2106; 11/4/2016 n. 1412, nonché citata sent. n. 3375/2016).
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