Secondo la sentenza n°3178/2013 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Quarta), è valida l’indicazione più vantaggiosa per la p.a. appaltante, nel caso in cui si verifichi una discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre.
Nel caso di specie, il ricorso viene proposto da una società di costruzioni, contro un comune nei confronti di un’altra società, al fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di consolidamento e regimentazione delle acque del centro abitato.
La Commissione di gara,dopo aver proceduto al calcolo della soglia di anomalia pari a 33,2589%, aggiudicava provvisoriamente lavori alla società resistente in virtù dell’offerta di ribasso di quest’ultima pari a 33,0927%.
In seguito alla richiesta di visione degli atti di gara, formulata dalla società ricorrente emergeva una discordanza tra l’offerta di ribasso formulata in cifre e l’offerta formulata in lettere.
Veniva evidenziato,inoltre, come l’errore commesso dalla Commissione di gara avesse determinato anche un errato calcolo della media delle offerte, all’esito del quale la società resistente sarebbe stata illegittimamente individuata come aggiudicataria provvisoria dei lavori.
La soluzione al caso di specie, è da rinvenire nell’art.72, comma secondo, R.D.n°827/1924 secondo cui “quando in un offerta all’asta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione”.
Inoltre, l’errore materiale si realizzerebbe solo laddove la difformità tra i due prezzi sia talmente evidente da rendere inattendibile l’importo indicato in una delle due formulazioni.
Da ciò discende che l’errore cui è incorsa la società resistente appare evidente ed emendabile, ragion per cui l’attività amministrativa è da ritenere pienamente legittima.
Da quanto su esposto, i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania procedono al rigetto del ricorso.
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