Offerta di gara: valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione

Secondo la sentenza n°3178/2013 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Quarta), è valida l’indicazione più vantaggiosa per la p.a. appaltante, nel caso in cui si verifichi una discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre.

Nel caso di specie, il ricorso viene proposto da una società di costruzioni, contro un comune nei confronti di un’altra società, al fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di consolidamento e regimentazione delle acque del centro abitato.

La Commissione di gara,dopo aver proceduto al calcolo della soglia di anomalia pari a 33,2589%, aggiudicava provvisoriamente lavori alla società resistente in virtù dell’offerta di ribasso di quest’ultima pari a 33,0927%.

In seguito alla richiesta di visione degli atti di gara, formulata dalla società ricorrente emergeva una discordanza tra l’offerta di ribasso formulata in cifre e l’offerta formulata in lettere.

Veniva evidenziato,inoltre, come l’errore commesso dalla Commissione di gara avesse determinato anche un errato calcolo della media delle offerte, all’esito del quale la società resistente sarebbe stata illegittimamente individuata come aggiudicataria provvisoria dei lavori.

La soluzione al caso di specie, è da rinvenire nell’art.72, comma secondo, R.D.n°827/1924 secondo cui “quando in un offerta all’asta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione”.

Inoltre, l’errore materiale si realizzerebbe solo laddove la difformità tra i due prezzi sia talmente evidente da rendere inattendibile l’importo indicato in una delle due formulazioni.

Da ciò discende che l’errore cui è incorsa la società resistente appare evidente ed emendabile, ragion per cui l’attività amministrativa è da ritenere pienamente legittima.

Da quanto su esposto, i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania procedono al rigetto del ricorso.

Clicca qui per il testo integrale della sentenza

Potrebbe interessarti anche

APPALTI –  Legittima l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi, gravi, precisi e concordanti dalla cui valutazione la stazione appaltante abbia desunto in astratto la sussistenza di un unico centro decisionale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7607/2024 dispone la legittimità dell’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi,

Leggi tutto »

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò