Il Tar del Lazio, con sentenza n. 6797/2020, chiarisce la portata della c.d. “offerta anomala”.
Nel caso di specie, la società ricorrente, partecipante all’appalto, suddiviso in tre lotti “dei servizi topografici e di ingegneria per la redazione delle carte ostacoli tipo A e tipo B per gli aeroporti a gestione diretta ENAC”, ha contestato l’aggiudicazione in favore della controinteressata per l’asserita anomalia dell’offerta presentata.L’offerta era insostenibile economicamente, avendo sottostimato il costo del personale nonché ulteriori spese previste dal capitolato. sicché l’utile di impresa era irrisorio.
Il TAR Lazio, con la sentenza n.6797 del 19 giugno 2020, non ha condiviso tale censura, sostenendo che:
– a) il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; la valutazione di congruità di un’offerta deve essere globale e sintetica;
b) la sottostima dei costi può essere giustificata da consolidati rapporti dell’aggiudicataria con i fornitori, che le consentono di ottenere prezzi favorevoli;
c) in particolare, sulla sottostima del costo del personale, non può escludersi che un uso sapiente e coordinato delle risorse consenta di ritenere sufficiente l’impiego del personale indicato; d) la mancata considerazione di alcuni costi non rende anomala l’offerta quando la loro incidenza è marginale sull’utile di impresa.
A bene vedere, per quanto riguarda l’utile, il TAR Lazio ha statuito che, l’offerta deve ritenersi congrua fintanto che esso sussiste anche se in misura minima poiché rientra nelle scelte imprenditoriali eseguire un appalto anche con modestissimo guadagno laddove sono intraviste altre utilità come restare presenti sul mercato, impiegare maestranze comunque da pagare o acquisire esperienza che migliora il curriculum in vista di future gare.
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