Il Consiglio di Stato, con sentenza 4151 del 2015, ha affermato il principio, già richiamato dalla giurisprudenza dominante, secondo il quale, l’amministrazione è chiamata a predisporre un concorso pubblico anche per quanto attiene i passaggi a qualifiche funzionali superiori in quanto costituisce un meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito.
Inoltre, esso rappresenta un ineludibile presidio delle esigenze di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa e che di conseguenza le eccezioni a tale regole possono essere disposte solo con legge e debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, risolvendosi altrimenti la deroga in un inammissibile privilegio in favore di categorie più o meno ampie di persone.
Tale principio ribadisce le pronunce di questo Consiglio, (Cons. St., sez, V, 22 marzo 2012, n. 1625) e si trova coerente con le pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 227 del 2013, n. 90 e n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011), che ritiene il concorso come unico mezzo valido a soddisfare le esigenze costituzionali in riferimento al principio di di uguaglianza (art. 3) ed i canoni di imparzialità e di buon andamento (art. 97).
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