Con la sentenza n. 1072/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, ha affrontato l’importante questione concernente la ripartizione dell’onere della prova nel sub – procedimento, con cui la stazione appaltante verifichi l’integrità e l’affidabilità del concorrente allorquando questi si sia reso inadempiente nell’esecuzione di un contratto precedentemente affidatogli.
La fonte che disciplina i motivi di esclusione è ravvisabile nell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. Tale norma sanziona con l’esclusione dalla gara l’operatore che, a seguito della dimostrazione dalla Stazione Appaltante fornita con mezzi adeguati, si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
In particolare, il giudicante sofferma l’attenzione sugli “illeciti professionali”, considerando come tali quei comportamenti che causino la risoluzione anticipata del contratto non contestata in giudizio, ovvero abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.
Da tale assunto, dunque, discende che il grave illecito professionale idoneo a determinare l’esclusione dalla gara deve essere necessariamente accompagnato dalla risoluzione contrattuale divenuta definitiva (perché non contestata o a seguito di sentenza passata in giudicato).