Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1863/2021 ha disposto che, in virtù del principio dell’equivalenza, in materia di appalti di forniture, è prevista la possibilità di ammettere, a seguito della valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dalla lex specialis.
In particolare, il giudizio di equivalenza funzionale è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione e può essere effettuato anche in modo implicito nel caso in cui dalla documentazione tecnica si possa desumere “la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis”; la conseguente scelta tecnico – discrezionale potrà essere inficiata, quindi, soltanto ove se ne dimostri l’erroneità.
In conclusione, la difformità dell’offerta rispetto ai requisiti previsti dal capitolato di gara, è idonea a giustificare, di per se, l’esclusione dalla selezione ma solo nel caso in cui le specifiche tecniche indicate nella lex specialis “…consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto” e “..di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie ed indefettibili.”.
Commento a sentenza edito dall’avv. Delia Serena Picone
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