Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 luglio 2014 n. 3435.
La presente sentenza stabilisce la legittimità della circostanza che l’attività di coordinamento venga frazionata fra i progettisti raggruppati negli appalti integrati. Afferma altresì che, durante l’esecuzione dei lavori in un appalto integrato, come nel caso di specie, durante lo svolgimento di lavori su una condotta acquedottistica, la sostituzione di un materiale con un altro costituisca una offerta migliorativa e non una variante non ammissibile, perché comportante modifiche peggiorative.
In particolare, in questo caso specifico, non è ravvisabile alcuna variante, ma un’offerta migliorativa, posto che costituiscono varianti ex art. 76 d. lgs. n. 163 del 2006 le modifiche progettuali e non le innovazioni tecniche basate sul progetto inizialmente proposto dalla stazione appaltante e che non comportino uno stravolgimento radicale delle idee ad esso sottostanti.
Da negare anche l’indeterminatezza dell’offerta, della quale è stata fornita la rappresentazione grafica, mediante la planimetria allegata.
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