Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli, con sentenza n. 3534 del 29 maggio 2018, si è pronunciato su un’importante questione riguardante l’ammissibilità del soccorso istruttorio al fine di colmare i requisiti indispensabili per essere ammessi alla gara di appalto.
La normativa di riferimento è l’art. 83 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui comma 8 è stato modificato dal d. lgs. in vigore dal 20 maggio 2017, n. 56 ed espressamente stabilisce i criteri di selezione e le modalità del soccorso istruttorio.
Ebbene, i giudici amministrativi affermano che alla stessa disposizione normativa non possa farsi ricorso, per supplire alla carenza di un requisito prescritto a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione né può essere invocato il soccorso istruttorio, il quale opera allorquando si tratti di specificare elementi formali della domanda o della dichiarazione, ma non può supplire all’inadempimento dell’interessato nel corrispondere alle precise previsioni delle regole di gara.
Nello specifico, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, è sostenuto che il soccorso istruttorio presuppone l’esistenza di un corredo documentale minimo, sul quale operare eventuale l’approfondimento istruttorio. A tale riguardo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza che ritiene che nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio possa operare solo in presenza di profili di incompletezza o di lacunosità della documentazione già esistente incontrando il limite della par condicio tra i concorrenti, così che non è ammessa l’integrazione documentale che consentirebbe a qualcuno dei concorrenti di fornire la documentazione per la prima volta, soprattutto quando un certo adempimento sia stato espressamente previsto dal bando.
Conseguentemente, il soccorso istruttorio utilizzato per colmare i requisiti richiesti ed indispensabili per l’ammissione ad una gara di appalto è inammissibile.