Con la sent. n. 2274 del 2017, il TAR per la Sicilia ha statuito che quello indicato soltanto negli atti di gara, non può essere considerato un requisito di idoneità professionale necessario a pena di esclusione dalla gara, ex art 83 D. lgs. 50/2016, in quanto ciò violerebbe uno dei principi cardine degli appalti pubblici, e cioè quello secondo il quale le cause di esclusione dalle gare devono essere necessariamente indicate, chiaramente e dettagliatamente, da norme di legge.
La mancanza dei requisiti di carattere personale richiesti dagli atti di gara non può essere causa di esclusione dalla stessa, dal momento che, tali requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara sono quelli di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e, comunque, quelli previsti dalla legge.
Sarebbe irragionevole, continua il collegio – oltre che contrario alle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti – attribuire ad atti di normazione secondaria la possibilità di regolare le condizioni di partecipazione ad una gara.
Infine, se la stazione appaltante può legittimamente richiedere che i partecipanti alla gara posseggano specifici requisiti di capacità tecnica e professionale, al tempo stesso deve sussistere, a pena di vanificare la ratio sulla quale trova fondamento la disciplina dei raggruppamenti, la possibilità da parte dei componenti di un’A.T.I. di cumulare i requisiti posseduti.
APPALTI – Distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione nelle gare pubbliche: implicazioni per l’esclusione e la decadenza dell’aggiudicazione
Il TAR Piemonte, di Torino, con la sentenza n. 1058/2024, dispone che la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la