Secondo il TAR per la Lombardia, che così ha deciso con la sentenza 412/2018, presentare la domanda contenente l’offerta, alla gara ristretta svoltasi attraverso il Sistema telematico, in formato .doc e non .pdf, determina l’esclusione dalla gara poiché costituisce irregolarità essenziale non sanabile con soccorso istruttorio.
Presentare la domanda in formato .doc e non .pdf , come invece prescritto dalla lettera d’invito, seppure sottoscritta con firma digitale, pertanto, determina l’esclusione dell’ATI dalla gara ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 50 del 2016, svoltasi attraverso il Sistema telematico.
La mandataria non può invocare, in questo caso, il ricorso al soccorso istruttorio poiché l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. Poiché l’utilizzo di un file con estensione e formato diverso da quello prescritto non può, almeno ordinariamente, considerarsi relativo a un “elemento formale della domanda”, quanto, invece, ad un elemento intrinseco ed essenziale della stessa: e ciò a prescindere dal tema dell’integrità ed inalterabilità dei files .doc in corso di gara, pur sottoscritti con firma CADES.
Le prescrizioni della lex specialis erano molto chiare, prosegue il Collegio, e la mancata apertura dei files sarebbe stata provocata esclusivamente dall’errore della ricorrente nella scelta del formato dei files, disponendo legittimamente il seggio di gara, almeno in seduta pubblica, di un lettore che non avrebbe permesso la lettura dei files .doc, ma solo di quelli in formato .pdf richiesto dalla lex specialis di gara proprio per conferire certezza di immodificabilità – ovvero d’integrità – della documentazione prodotta.
La stazione appaltante, nella fattispecie in questione, non avrebbe potuto applicare l’istituto del soccorso istruttorio, atteso che, altrimenti, avrebbe violato la par condicio tra i partecipanti alla gara, permettendo, sostanzialmente, la nuova presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dalla lex specialis di gara.
Dello stesso avviso il Consiglio di Stato, sez. III, che con sentenza del 2 luglio 2014, n. 3329, ha statuito che “la gestione interamente informatizzata della procedura di gara ben può implicare l’esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione ma dell’originale del relativo file”.
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