Rito ordinario e rito super-speciale nel contenzioso in materia di appalti

Con la sentenza n. 739/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria, si è pronunciata in seno all’ammissibilità del ricorso nel quale sono cumulate le domande avverso due segmenti concorsuali soggetti a riti processuali diversi, ossia ammissione ed aggiudicazione, allorché non sia possibile ravvisare alcuna distinzione tra la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e la successiva fase di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente.

In particolare, i giudici sostengono che tale ricorso è assoggettato al rito abbreviato ordinario per gli appalti di cui all’art. 120 c.p.a. e non a quello “super-speciale” di cui al comma 2 bis.

Il Collegio ritiene di condividere un orientamento secondo il quale “il rito cd. “specialissimo” o “super speciale”, di cui ai commi 2-bis e 6-bis del citato articolo 120 c.p.a. è applicabile unicamente nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione” (TAR Bari, sez. III, sentenza n. 394 del 14 aprile 2017).

Altresì, viene precisato che il rito c.d. “superaccelerato” è volto nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione.

Tale opzione è giustificata dal venire meno, pertanto, delle esigenze sottese al rito “super accelerato” e preordinate a cristallizzare la platea dei concorrenti in un momento precedente alla conclusione dell’intera procedura con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Potrebbe interessarti anche

APPALTI –  Legittima l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi, gravi, precisi e concordanti dalla cui valutazione la stazione appaltante abbia desunto in astratto la sussistenza di un unico centro decisionale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7607/2024 dispone la legittimità dell’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi,

Leggi tutto »

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò