Con la sentenza n. 739/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria, si è pronunciata in seno all’ammissibilità del ricorso nel quale sono cumulate le domande avverso due segmenti concorsuali soggetti a riti processuali diversi, ossia ammissione ed aggiudicazione, allorché non sia possibile ravvisare alcuna distinzione tra la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e la successiva fase di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente.
In particolare, i giudici sostengono che tale ricorso è assoggettato al rito abbreviato ordinario per gli appalti di cui all’art. 120 c.p.a. e non a quello “super-speciale” di cui al comma 2 bis.
Il Collegio ritiene di condividere un orientamento secondo il quale “il rito cd. “specialissimo” o “super speciale”, di cui ai commi 2-bis e 6-bis del citato articolo 120 c.p.a. è applicabile unicamente nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione” (TAR Bari, sez. III, sentenza n. 394 del 14 aprile 2017).
Altresì, viene precisato che il rito c.d. “superaccelerato” è volto nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione.
Tale opzione è giustificata dal venire meno, pertanto, delle esigenze sottese al rito “super accelerato” e preordinate a cristallizzare la platea dei concorrenti in un momento precedente alla conclusione dell’intera procedura con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.