Con la sentenza n. 394, la Terza Sezione del Tar Puglia – Bari ha stabilito che il rito cd. “specialissimo” di cui all’art. 120 c.p.a., commi 2- bis e 6- bis, è applicabile unicamente nei casi in cui vi sia una netta separazione tra la fase di ammissione/esclusione e la fase di aggiudicazione.
Precisa il Collegio che “in fattispecie in cui la suddetta distinzione non è ravvisabile, le esigenze di rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili dai protagonisti della gara divengono attuali solo nel momento in cui il procedimento è giunto alla fase di aggiudicazione definitiva, soggetta all’usuale rito, pur ‘speciale’, disciplinato dall’art. 120 c.p.a.”.
Tale assunto, viene confermato anche nella recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 1059/2017, laddove si afferma che “la novella all’art. 120 c.p.a. disegna per le gare pubbliche un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda “.
In difetto della contestuale ricorrenza di tutti i presupposti per la concreta applicazione della prescrizione processuale relativa al cd. Rito super accelerato, deve ritenersi che la medesima si rilevi inattuabile, per la mancanza del presupposto logico della sua operatività e cioè un sistema a duplice sequenza, “disgiunto per fasi successive del procedimento di gara.
“A tali dirimenti considerazioni – continua il Collegio- si aggiunge quella per cui i dubbi circa l’applicazione delle nuove regole processuali debbono essere risolti preferendo l’opzione ermeneutica meno sfavorevole per l’esercizio del diritto di difesa”, così come stabilito dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 4994/2016.