Il CGA Regione Sicilia, con la sentenza n. 181/2022 dispone che per precludere la possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare, la dichiarazione dell’intenzione di proporre ricorso incidentale “postula la compiuta valutazione in ordine alla proposizione della detta azione e la chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi di tale strumento processuale”.
A detta del collegio, infatti, non è sufficiente la riserva dell’eventuale proposizione dell’azione incidentale, che presuppone la non compiuta valutazione in ordine a tale facoltà e che non costituisce affatto una sicura manifestazione di volontà.
D’altra parte, se la decisione della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata fosse impedita dalla mera dubitativa indicazione della riserva di un’eventuale proposizione del ricorso incidentale, la possibilità di definire il giudizio già in sede camerale con tale forma potrebbe essere inevitabilmente preclusa. In tal modo, però, si arrecherebbe “un vulnus alla ratio acceleratoria della definizione dei contenziosi in materia di appalti pubblici, alla quale è ispirata la relativa normativa speciale, al fine di consentire, da un lato, la più sollecita individuazione possibile del contraente dell’amministrazione, dall’altro, la più sollecita realizzazione possibile dell’opera pubblica ovvero della prestazione del servizio o della fornitura”.