Con l’ordinanza del 9 Maggio il Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese, dovendo far Stato tra le parti per ciò che concerne la riproduzione videofonica delle partite della Serie A italiana ha ritenuto: di dover annullare il bando in virtù del quale la società Mediapro Italia srl aveva vinto la gara in quanto da un’assegnazione, formalmente legittima, ne scaturiva una serie di conseguenze tali da rendere la situazione giuridica lesiva di noteli interessi giuridici tutelati dalle norme del nostro ordinamento.
In particolare, secondo il Collegio, seppur la Lega Calcio sostanzialmente prevedeva per la resistente assegnataria la possibilità di creare dei Prodotti Audiovisivi più ampi della mera trasmissione delle dirette delle gare, tuttavia le modalità con le quali tali possibilità sono state trasfuse ed attuate nei pacchetti in questione sollevano perplessità.
Nello specifico, l’offerta formulata dalla Mediapro prevedeva un pacchetto audiovisivo che si estendeva per 270 minuti e comprendeva sia contenuti informativi (anche da studio) nonché di programmazione pubblicitaria predisposta sia in relazione alla quantità dei break che della loro commercializzazione costituisce invero il contenuto sostanziale di tutti i “pacchetti principali esclusivi” offerti all’asta.
Secondo il giudicante, “la situazione proposta presenta una forma di responsabilità editoriale da parte della resistente che pare collocare la medesima al di fuori dell’ambito di attività propria dell’intermediario indipendente: in particolare, l’entità dell’inserimento del Prodotto Audiovisivo come confezionato (e obbligatoriamente trasmesso nella sua integralità) appare di notevole rilievo ed incidenza nell’ambito delle facoltà di organizzazione della programmazione da parte del sublicenziatario”.
Il giudice ritiene infatti che la vincolatività della trasmissione integrale dei Prodotti Audiovisivi che compongono la sostanza dei “pacchetti principali esclusivi” risulta di rilievo tale da limitare la facoltà di scelta degli operatori dell’informazione assegnatari in ordine al “se ed in quale misura” avvalersi di servizi aggiuntivi.
In particolare, secondo l’organo giudicante, la predisposizione di un pacchetto di così lunga durata che comprende non solo la ripresa dell’evento calcistico in se, ma una serie di ulteriori servizi i quali, a sua volta prevedono una serie di break pubblicitari, e ciò, oltre ad avere ripercussioni sia per i privati che per l’azienda sub-licenziataria, presenta notevoli profili di illegittimità tali da permettere al giudice di annullare il bando e la conseguente assegnazione della gara.
E’ indubbio infatti che, se la gestione di questo pacchetto è lasciata alla Mediapro, tutte le aziende sub licenziatarie vengono private non solo della loro determinazione della linea editoriale ma costrette ad acquistare un prodotto comprensivo di una serie di produzioni mai volute in quanto l’interesse primario è la semplice trasmissione delle partite. Sui servizi offerti separatamente, è chiaro che ogni azienda voglia gestirli da se, organizzandone i contenuti e, conseguenzialmente, gestendo autonomamente i propri break pubblicitari in modo tale da avere un importante ricavo ed evitare un eccessivo rincaro per i privati.
Per tali ragioni, la situazione giuridica prospettata comporta un abuso di posizione dominante posto in essere da MEDIAPRO ITALIA s.r.l. mediante la formulazione delle offerte innanzi esaminate.
Invero non vi è dubbio che la resistente abbia acquisito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per effetto della cessione in licenza dei diritti in questione quale intermediario indipendente la posizione di monopolio rispetto all’offerta dei medesimi sul mercato degli operatori dell’informazione, trattandosi di diritti televisivi relativi agli eventi organizzati nella competizione del campionato di Serie A.
Trattasi di un mercato soggetto a regolamentazione di legge e alla vigilanza dell’AGCM, rispetto al quale MEDIAPRO ITALIA s.r.l. mediante la predisposizione dei contenuti informativi e pubblicitari compresi nei Prodotti Audiovisivi facenti parte dei “pacchetti principali esclusivi” intenderebbe estendere di fatto la sua influenza anche nel mercato a valle della raccolta pubblicitaria e della fornitura di contenuti in una sorta di integrazione verticale tra detti mercati.
“L’effetto di tali pratiche risulterebbe, dunque, quello di estendere il potere di mercato della resistente anche rispetto ai mercati a valle, ove invece sussiste concorrenza tra gli operatori, mediante l’imposizione agli operatori di tale acquisto con obbligo di trasmissione integrale di detti prodotti, superabile in parte attraverso l’acquisizione di ulteriori pacchetti.
Tale ulteriore acquisizione costituisce di per sé un costo ulteriore che si aggiunge a quello già corrisposto per l’acquisizione del pacchetto principale, comprendente servizi non richiesti a costo forfettizzato e suscettibili di non essere nemmeno utilizzati”.
Il giudice, inoltre, ritiene la controversia di particolare rilevanza, per la sua inerenza ad un’operazione commerciale di rilevante entità e destinata a proiettarsi in un ampio arco temporale, rispetto alla quale l’effetto distorsivo innanzi evidenziato sarebbe del tutto idoneo a determinare gravi squilibri nel mercato e in danno dei singoli operatori dell’informazione interessati in ragione della notevole influenza sulla acquisizione (e perdita) di quote di mercato che l’esito della gara produrrebbe sull’uno o l’altro dei protagonisti della vicenda.
Inoltre, tale situazione, potrebbe comportare un aumento del risarcimento del danno, tale da comprendere non solo gli effetti diretti dell’illecito sulla conservazione o meno di quote di mercato, ma anche le eventuali perdite di più ampie opportunità che una corretta acquisizione dei diritti in questione avrebbe potuto generare per ciascun operatore, dovendosi pertanto in tale prospettiva in un’ottica strettamente risarcitoria dare corso a complesse elaborazioni di scenari controfattuali aleatori e necessariamente approssimativi.
Pertanto, nel caso di specie, il Giudice definitivamente pronunciandosi, ordina che tempestivamente venga annullato il bando con consequenziale assegnazione alla Mediapro srl per le ragioni su esposte, condannando, peraltro, quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
Si tratta, di una situazione anormale, che porta con se una oggettiva difficoltà anche per gli “amanti del calcio” i quali, in attesa di capire i prossimi sviluppi della vicenda, si troveranno sempre più indecisi su quale operatore audiovisivo scegliere per vedera la prossima stagione calcistica.