Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3028/2023, solleva questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, per quanto riguarda le questioni interpretative dell’art. 11, comma 5, della direttiva 2009/12/CE , in relazione ai seguenti quesiti:
a) se l’art. 11, comma 5 della direttiva 2009/12/CE – norma relativa al settore aeroportuale – debba interpretarsi nel senso che il finanziamento dell’autorità debba avvenire solo attraverso l’imposizione di diritti aeroportuali o non possa avvenire anche attraverso altre forme di finanziamento come l’imposizione di un contributo;
b) se i diritti o il contributo che possono essere imposti per il finanziamento dell’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 11, comma 5 della direttiva 2009/12/ CE debbono essere relativi solo a prestazioni e costi specifici – comunque non indicati nella direttiva – o se non sia sufficiente la loro correlazione ai costi di funzionamento dell’autorità quali risultanti dai bilanci trasmessi e controllati da autorità di governo;
c) se l’art. 11, comma 5 della direttiva 2009/12/CE debba interpretarsi nel senso che i diritti possano essere imposti solo a carico dei soggetti residenti o costituiti secondo la legge dello stato che ha istituito l’autorità; e se ciò possa valere anche nel caso di contributi imposti per il funzionamento dell’autorità.