Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8098/2020, danno utili indicazioni al fine di individuare la corretta competenza a conoscere della controversia riguardante l’impugnazione dei decreti emanati dal Ministero per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento GAE per il personale docente ed educativo della scuola.
A detta della ricorrente, infatti, il decreto di aggiornamento era illegittimo in quanto non consentiva l’inserimenento nelle GAE ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002.
In particolare, infatti, la Suprema Corte di Cassazione emana questo principio di diritto che consente di valutare in ordine alla corretta individuazione del giudice competente a conoscere della controversia.
Così esattamente dispone: “Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, sull’assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.
Orbene, nel caso di specie, oggetto della materia del contendere era l’annullamento e/o nullità del D.M. n. 400 del 2017 di aggiornamento delle graduatorie, ove si insisteva per il riconoscimento del valore abilitante all’inserimento nelle GAE del titolo posseduto.
Pertanto, considerato che si contesta il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge dell’atto impugnato, la competenza non può che essere del giudice amministrativo.
Quindi, anche sotto tale profilo, deve ribadirsi la giurisdizione amministrativa, a cui viene rimessa la causa al fine di valutare se il titolo detenuto dalla ricorrente debba essere ritenuto abilitante per l’inserimento in GAE.
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