Sulla scorta della sentenza n. 240/2021 la disciplina riguardante i sindaci delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina risulterebbe contrastante con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori.
Quindi sarà adesso il Legislatore regionale, ad introdurre norme che assicurino ai cittadini l’elezione, diretta o indiretta, dei sindaci delle Città metropolitane siciliane.
Infatti, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla riforma degli enti di area vasta del 2014 “legge Delrio”, e quindi sulle norme della Regione Siciliana, secondo cui il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo, a differenza del presidente dei liberi consorzi della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio.
Sul punto, le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Catania sono state dichiarate inammissibili perché richiedevano un intervento di sistema, di competenza del Legislatore pur tuttavia, la Corte costituzionale ha statuito che la normativa attualmente in vigore «non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale» circa l’uguaglianza del voto dei cittadini e la responsabilità politica del vertice della Città metropolitana. Talchè, la conseguente necessità di un riassetto normativo del settore, si legge nella sentenza, dovuta anche al fatto che la mancata abolizione delle Province, a seguito del fallimento del referendum costituzionale del 2016, ha reso «del tutto ingiustificato» il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella Città metropolitana.
Pertanto, risulta urgente e non piu’ rinviabile una riforma del legislatore siciliano che preveda l’elezione del Sindaco metropolitano.