Sintesi delle principali modifiche del c.d. “decreto semplificazioni”

La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato in data 11/09/2020  la legge di conversione n.120, con modificazioni del decreto-legge del 16 luglio 2020 n.76 “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. La legge entra in vigore secondo vocativo legis, il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

L’obiettivo del legislatore è quello di ridurre il peso che ricadeva nei cittadini e nelle imprese, a tal proposito si prevedono interventi di semplificazione e accelerazione delle procedure burocratiche.

Le modifiche apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 luglio 2020 n.76  sono varie, il punto qualificante di tali modifiche è quello di semplificare e rendere più flessibile e veloce le procedure amministrative. 

In relazione al procedimento amministrativo gli interventi iniziano dall’articolo 12, il quale delinea al comma 2 bis ” i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”, le modifiche sono inerenti anche alle modalità di pubblicazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, le quali si espletano nel proprio sito internet istituzionale, precisamente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il secondo punto a  cui mirano le modifiche sono in tema di “Remissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali”, in relazione al fatto che il proponente nell’eventuale annullamenti di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, può richiedere un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Nel momento in cui le modifiche al progetto siano necessarie, l’amministrazione o l’ente che abbia adottato l’atto ritenuto viziato si esprime attraverso le integrazioni che sono necessari per superare i rilievi indicati dalla sentenza. In relazione a ciò, l’amministrazione precedente trasmette l’istanza all’amministrazione o all’ente che ha emanato l’atto da riemettere, entro 14 giorni dalla ricezione dell’istanza del proponente. L’amministrazione, ricevuto l’atto o decorso  il termine per l’adozione dell’atto stesso, riemette (entro 30 giorni successivi), il provvedimento di autorizzazione o di valutazione i impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli artt. 14 quater, 14  quinquies della presente legge e dell’art. 25, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Altro punto oggetto di modifiche riguarda il settore delle semplificazioni delle procedure dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Se ne ricava che le autorizzazioni , si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.  Le istruttorie invece che hanno come fine il rilascio delle convalide di cui all’art. 55 comma 4. del T. U. di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 ,n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, si possono realizzare attraverso strumenti di comunicazione da remoto, consentendo così l’identificazione degli interessati o dei soggetti da questi delegati o consentendo il recepimento della volontà. 

Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all’art. 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, in relazione all’accesso dei dati e alle informazioni di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 605, si delinea che le università con indicatore di spese di personale inferiore all’80% possono attivare le procedure di cui al comma 1.

Nel capo I DEL TITOLO III, all’art 24 si fa riferimento alle disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, , secondo il quale tali comuni si devono adeguare alle disposizioni del seguente capo, in relazione alla diffusione della digitalizzazione dell’amministrazione, a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario. 

Sono state apportate modifiche anche in relazione  alla “Semplificazione nell’accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali”, secondo cui i comuni assicurano l’interoperabilita’ degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

Vi sono modifiche consistenti anche riguardo al tema dei  procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, in relazione alle semplificazioni da apportare. Secondo cui le commissioni mediche pubbliche che sono incaricate all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap  sono autorizzate a redigere verbali  in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. 

Successivamente vi sono misure di semplificazione all’art. 37-bis in materia di richieste di gratuito patrocinio, secondo il quale la modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore  generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero del giustizia, sono previste in relazione alle istanze prodotte dal giorno successivo  a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,   che sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente.

Uno degli aspetti preponderanti della legge è incentrato sulle modifiche inerenti alla sfera urbanistica. A tal proposito il legislatore, inerente alla rigenerazione urbana, disciplina le modalità di demolizione degli immobili e la loro eventuale ricostruzione, ammettendo cambiamenti della struttura e nei limiti anche alla volumetria dell’edificio. Tuttavia gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, dlgs 22 gennaio 2004 n.42, ovvero le zone omogenee, in caso di interventi di demolizione e poi ripristino devono rispettare volumetria, sedime, nonché caratteristiche planivolumetriche e tipografiche dell’edificio preesistente.

Per gli interventi di ricostruzione edilizia, si attende il permesso di costruire in deroga alla deliberazione del consiglio comunale che ne deve accertare l’interesse pubblico, con finalità per la rigenerazione urbana, di contenimento del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento.

Il comune ha la facoltà di consentire in maniera temporanea l’utilizzazione di edifici e aree per favorire lo sviluppo di attività economiche la loro consequenziale valorizzazione, anche con usi diversi da quelli attualmente previsti dal vigente strumento urbanistico.

L’uso temporaneo può riguardare aree e immobili sia di proprietà pubblica che privata, purchè l’iniziativa abbia fondamento dell’interesse pubblico o sia correlato ad obiettivi urbanistici. Laddove l’immobile sia di proprietà pubblica si il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica, ed è la decadenza si ha solo per gravi motivi.

Le attività che prevedono la priorità, sono i lavori avviati o effettuati sulla base dell’autorizzazione rilasciata secondo le modalità dell’art. 94. I termini di validità e i termini di inizio e fine dei lavori, con annesse priorità sono previste dalle convenzioni di lottizzazione, ai sensi dell’art. 28 della legge del 17 agosto 1942 n. 1150.

Si sostituisce all’’art. 41 del testo unico di cui il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 l’art.10 bis. Ai sensi delle stesso si prevede che nel caso di opere dichiarate abusive, da parte del comune, se si verifica una mancata demolizione, il comune è obbligato a rivolgersi all’ufficio del prefetto e trasferire tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione. Il prefetto può avvalersi del Genio militare per il materiare d’esecuzione.    

Il legislatore con delle modifiche consistenti al precedente decreto legge, specifica in maniera minuziosa la classificazione delle varie strade, con connessa segnaletica stradale, classifica i veicoli che hanno la facoltà di transitare e la distinzione di varie aree protette, come le zone scolastiche. Con riferimenti al codice della strada si provvede anche ad un provvedimento di esecuzione sullo stesso.

In conclusione si può affermare che tale conversione si ha in conseguenza all’emergenza COVID-19, che ha colpito in maniera esponenziale l’economia dello stato Italiano. Il legislatore attraverso le suddette modifiche ha cercato di rilanciare l’economia grazie ad incentivi in materia urbanistica, di appalti, e procedimenti amministrativi che vengono semplificati grazie a procedimenti di digitalizzazione. Tra gli altri aspetti trattati figurano la tutela dell’ambiente e green economy. In ultima istanza sono queste le novità che il legislatore ha voluto tutelare con tale conversione in legge del cosiddetto Decreto Semplificazioni.

Sintesi redatta dalle tirocinanti Giuditta Buhagiar e Giusy di Alcantari

foto estratta dal sito.

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