Soccorso istruttorio e integrazione dell’atto di notorietà sui requisiti morali

Con la sentenza n. 698/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sez. Prima, ha affrontato l’importante questione in tema di soccorso istruttorio ed integrazione dell’atto di notorietà sui requisiti morali.

Quanto alla prima questione, si precisa che il termine per il compimento del soccorso istruttorio è necessariamente breve per almeno due ragioni: 1) per non intralciare né rallentare troppo la procedura di gara; 2) perché il soccorso istruttorio può riguardare modeste integrazioni documentali, non può servire a colmare vistose carenze nella documentazione delle offerte.

La doverosità dell’esclusione in caso di ritardo nell’adempimento del soccorso istruttorio è un pacifico dato di interpretazione: il termine deve essere considerato perentorio, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n.10; Cons. Stato, IV, 5.5.2016 n. 1803).

Quanto alla seconda questione, è stabilito che la dichiarazione di insussistenza di condanne e pendenze penali, attenendo a una condizione soggettiva strettamente personale, può essere resa solo dal diretto interessato.

Invero, l’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 consente che, con gli atti di notorietà, siano rese dichiarazioni di un terzo limitatamente a “stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza” ma non consente che siano rese da terzi le dichiarazioni sostitutive di certificazione, quale è la dichiarazione relativa all’assenza di pregiudizi penali, ex art. 46, comma 1 lett. aa), del D.P.R. n. 445/2000.

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