Con ordinanza cautelare del 21 luglio, la sezione III ter del Tar del Lazio ha sospeso la gara indetta da Infocamere s.p.a. riguardante l’approvvigionamento delle chiavette per la firma digitale, dal valore complessivo di 9.315.000 €.
La gara, infatti, è stata oggetto di impugnativa da parte della società spagnola Vintegris LSU, facente parte del gruppo Svizzero guidato da Euronovate SA, assistita dagli avv.ti Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità.
La società spagnola aveva impugnato il bando di gara ritenendo che, pur avendo la forma della procedura aperta, sembrava già a priori identificare l’aggiudicatario, in palese violazione con i principi di concorrenza e par condicio tra i partecipanti.
Nello specifico, la ricorrente sosteneva che il Capitolato speciale, sia per il prodotto hardware che per il software dei Token, prevedeva quali requisiti minimi delle caratteristiche tecniche specifiche ben precise, tanto da individuare un prodotto predeterminato, anziché basarsi su tecnologie standard ed aperti a tutti i potenziali concorrenti.
In altri termini, si voleva dare continuità al prodotto che era già stato fornito in passato alla Camere di Commercio, non consentendo ad altri operatori di concorrere con i loro differenti prodotti.
Tant’è che, a partecipare alla gara è stata soltanto un solo concorrente, già precedente fornitore di Infocamere.
Ebbene, i giudici del Tar hanno accolto le doglianze proposte degli Avv.ti Ribaudo e Carità, rilevando che “i requisiti tecnici richiesti dal Capitolato speciale per il prodotto hardware e software sono dettagliati in modo tale da individuare un prodotto che appare corrispondere esattamente al prodotto già fornito dalla precedente aggiudicataria nonché unica partecipante alla procedura de qua, tale da non consentire un’effettiva apertura concorrenziale della gara ad altri operatori del mercato”;
Il collegio ha quindi sospeso la procedura indetta dalla Stazione Appaltante Infocamere spa evidenziando che “in applicazione delle raccomandazioni espresse tanto dalla Commissione Europea(Comunicazione del 25 giugno 2013) quanto dall’Anac (linee guida n. 8 del 13 settembre 2017) devono essere approntate tutte le misure necessarie per scongiurare fenomeni atti a generare ipotesi di lock-in”.
Gli avv.ti Ribaudo e Carità si dichiarano soddisfatti dalla pronuncia del Tar.