Il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 13167 del 20 dicembre 2021, ha disposto per ciò che concerne il ricorso al subappalto e la relativa prova della sostenibilità economica dell’offerta ecconomica.
Secondo il TAR la valutazione sulla sostenibilità dell’offerta deve essere effettuata anche tenendo conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto che incidono sulla sua tenuta economica, precisando che, per quanto concerne la stima dei costi del subappalto, il concorrente può giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi o alle offerte a lui rivolte dai subappaltatori, purché esse siano a loro volta corredate da giustificazioni.
Nell’ambito della valutazione dell’affidabilità della proposta contrattuale, al fine di dimostrare la sostenibilità economica dell’offerta per i costi del subappalto, non è richiesto che il preventivo di spesa del subappaltatore debba avere data antecedente, o contestuale, alla formulazione dell’offerta, bensì che questa si fondi su di un insieme di costi e ricavi ragionevolmente prevedibili e documentati, dovendosi tener conto anche dei preventivi di spesa, quali sopravvenienze di fatto, attualizzati al momento della valutazione di anomalia.