Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4630 del 2016 si è pronunciato sull’importante questione che riguarda gli elementi essenziali che devono essere presenti nei contratti di avvalimento stipulati tra l’impresa affidataria dell’appalto e l’impresa ausiliaria .
L’istituto in questione fa riferimento agli artt. 49 del d.lgs. n. 163-2006 e 88 d.p.r. n. 207-2010.
Il principio generale del nostro ordinamento, anzitutto, è che l’impresa avvalente è autorizzata ad utilizzare il requisito SOA dell’impresa ausiliaria per partecipare alla gara indicata in premessa.
La richiesta attestazione SOA è una certificazione emessa da una società ausiliaria volta a qualificare la partecipazione della società che partecipa ad una gara di appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. La stessa ausiliaria, preventivamente al perfezionamento del contratto di avvalimento, ha l’onere di verificare gli atti di gara con la discrezionalità di negarlo a suo insindacabile giudizio.
La prima norma sancisce che il contratto di avvalimento deve contenere in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata nonchè ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Con l’attestazione SOA l’impresa “ausiliaria” dichiara di assumere l’obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa c.d. “ausiliata” o “avvalente” per tutta la durata dell’avvalimento, la quale durata è un altro requisito essenziale. La seconda norma riguarda invece l’obbligo di dichiarazioni dell’impresa ausiliaria attestanti l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
Quanto sostenuto è stato già abbondantemente definito dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha da tempo chiarito che “in materia di gare pubbliche il limite di operatività dell’istituto dell’avvalimento è dato dal fatto che la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, ma è invece necessario che dal contratto di avvalimento risulti un impegno chiaro e concreto dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di garanzia”(Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4860).