Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4048/2017, è ritornato ad esprimersi sul copioso tema degli obblighi dichiarativi in caso di partecipazione a gare di appalto.
Nell’accogliere il gravame proposto, infatti, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito non solo che, in ipotesi di reati estinti, non sussista alcun onere dichiarativo ma addirittura la Corte va oltre sostenendo, con fermezza, che l’omissione di tale onere dichiarativo è lecito anche in assenza di una declaratoria di estinzione del reato.
Nel caso di specie il ricorrente si era visto annullare dall’Amministrazione provinciale l’aggiudicazione della gara disposta in suo favore per omessa dichiarazione di sentenze di condanna da parte di soggetti obbligati
Ebbene, il Consiglio di Stato ha precisato che “il provvedimento dichiarativo di estinzione” è “successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi” ragione per cui la pronuncia del Giudice dell’esecuzione penale risulta estranea ai fini dell’estinzione del reato.
Tale interpretazione che ben si sposa con le esigenze di semplificazione dei procedimenti – benché sembri essere in contrasto con la lettera della norma secondo cui il divieto di partecipazione non opera “quando il reato è stato dichiarato estinto” e con la precedente giurisprudenza della stessa Corte (cfr. Cons. St., sez. V°, n. 2725/2017; sez. III°, n. 4118/2016 e n. 4543/2014) – risulta tuttavia in linea con la più recente Giurisprudenza della CEDU volta a snellire e velocizzare le formalità burocratiche al fine di dare maggiore importanza alla sostanza.
Pertanto, sulla scorta di tale nuovo orientamento, in mancanza di una dichiarazione sostitutiva la stazione appaltante non può escludere dalla gara un concorrente, potendo disporne l’esclusione soltanto nel caso emergano in concreto condanne ostative alla partecipazione agli appalti.