Il Consiglio Di Stato, con sentenza n. 4023/2019, dispone che la stazione appaltante, nel valutare la regolarità contributiva ex art. 38, co. 1, lett. f) d.lgs 163/2006, deve arrestarsi alle risultanze del DURC, non disponendo della competenza per lo svolgimento di alcun approfondimento ulteriore.
In particolare, il Collegio, dispone che il DURC è l’unico documento attestante il rispetto degli oneri contributivi da parte del concorrente, pertanto la stazione appaltante non è onerata di fare alcuna ulteriore verifica su tale requisito di partecipazione.
Orbene, giova evidenziare che l’Adunanza Plenaria n. 10/2016, per ciò che concerne l’interpretazione dell’art. 4, co. 1, d.l. 20 marzo 2014, n. 34 convertito in L. 16 maggio 2014 n. 78 che impone l’obbligo di richiesta del c.d. DURC online, rileva che si tratti di “dichiarazione di scienza…che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso”.
Pertanto, la stazione appaltante non solo non è onerata di fare ulteriori accertamenti, bensì non è competente a farlo in quanto l’imposizione di un siffatto onere sarebbe addirittura controproducente in termini di efficienza e celerità della procedura di gara.