Il tar Lombardia, con la recentissima sentenza n. 1446/2020, dispone che l’aggiudicazione al gestore uscente è possibile solo se è accompagnata ad un’effettiva assenza di alternative o ad una particolare conformazione del mercato.
In particolare, infatti, il collegio giudicante, conformandosi al filone giurisprudenziale maggioritario, dispone che stante il carattere eccezionale dell’affidamento del servizio al gestore uscente, sia necessaria una motivazione stringente volta a giustificare la riaggiudicazione nei confronti della stessa ditta.
In particolare, infatti, tale condotta va contro la ratio della norma volta
a evitare il consolidamento di rapporti contrattuali con determinate
imprese.
Alla luce di quanto sopra esposto, stante il carattere eccezionale dell’affidamento del servizio al gestore uscente, effettuato in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, ove non sia accompagnata ad un’effettiva assenza di alternative o ad una particolare conformazione del mercato, si pone in contrasto
con la ratio del principio di rotazione, che è quella di garantire la distribuzione delle opportunità di affidamento dei contratti pubblici anche ad altri operatori economici, in particolare alle microimprese.
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APPALTI – Distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione nelle gare pubbliche: implicazioni per l’esclusione e la decadenza dell’aggiudicazione
Il TAR Piemonte, di Torino, con la sentenza n. 1058/2024, dispone che la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la