Il TAR Sardegna, sede di Cagliari con sentenza n. 341/2021 ha esposto importanti principi per ciò che concerne i criteri di aggiudicazione con riferimento alle competenze professionali.
In particolare, siè pronunciata in seno alla legittimità dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento dell’incarico ad un architetto del servizio di progettazione esecutiva per la disetaneizzazione del bosco di Elighe Mannu, sull’Isola dell’Asinara, a garanzia dell’equilibrio della lecceta, per il quale erano richieste le categorie “Servizi/Servizi professionali- Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”.
Il TAR ha ritenuto che dalla combinata lettura del disciplinare di gara e del capitolato speciale era possibile evincere che la progettazione oggetto di appalto richiedeva, evidentemente, competenze professionali di settore molto specifiche riconducibili in via pressoché esclusiva a quelle dei Dottori Agronomi e/o Forestali, come delineate dall’art. 2 della l. 7 gennaio 1976 n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), nel testo sostituito dall’art. 2, l. 10 febbraio 1992, n. 152.
Pertanto, ha errato la S.A. laddove ha compreso nella residuale categoria del “tecnico abilitato” un architetto che, in realtà, alla stregua dei contenuti dell’appalto, non evidenzia il possesso di alcuna delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico, non avendo il medesimo competenze specifiche correlate al contenuto dell’appalto tali da consentire di ricomprendere il suo profilo tra i tecnici abilitati.
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