Con la sentenza n. 751 del 2021, il TAR Toscana, sede di Firenze, ha esposto importanti principi in ordine ai criteri di valutazione e formulazione dell’offerta nel procedimento di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria.
In particolare sono state vagliate le ipotesi di esclusione per la discordanza tra indicazioni contenute nell’offerta economica – ove erano state proposte commissioni pari a zero per l’uso di carte di credito di qualunque circuito – e quelle recate dall’offerta tecnica – ove era precisato che l’adesione ad alcuni circuiti di carte di credito avrebbe richiesto all’Amministrazione la sottoscrizione di apposite richieste di convenzionamento alle condizioni economiche stabilite dai gestori.
Il TAR risolve la questione affermando che l’esclusione dalla gara costituisce sanzione adeguata solo nel caso di insanabile contrasto fra le diverse parti dell’offerta, tale da rendere l’offerta medesima perplessa e indeterminata, e non invece allorché le discordanze siano solo apparenti e possano essere risolte in via interpretativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 1143).
In ultimo, in merito ai criteri di valutazione nelle gare per l’affidamento dei servizi di tesoreria, dunque, il Tar richiama l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’affidamento del servizio di tesoreria, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante introdurre elementi di valutazione non strettamente pertinenti alla qualità del servizio, purché espressamente previsti nel bando o nella lettera di invito e non tali da costituire l’elemento discriminante principale e tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale (Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).
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