Il TAR Reggio Calabria con l’ordinanza n. 732/2020 ha sollevato questione di illegittimità costituzionale per ciò che concerne gli effetti e le conseguenze derivanti dal provvedimento prefettizio c.d. “interdittiva antimafia”per non prevedere deroghe all’adozione della interdittiva antimafia se venissero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.
Il problema che si evidenzia è sulla disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di una misura di prevenzione e quelli attinti da informazione antimafia interdittiva. In particolare, infatti, il comma 5 dell’art. 67 del Dlgs 159/2011 si applica solo ai secondi, nulla prevedendo per i primi.
Pertanto, il sistema appare illegittimo nella misura in cui, non solo si crea un’irragionevole di sparità di trattamento, bensì nella misura in cui l’imprenditore affetto da provvedimento prefettizio interdittivo si ritrova senza alcuna fonte di reddito non potendo quindi provvedere al sostentamento all’interessato e alla famiglia.
Di conseguenza posto che le interdittive antimafia e le misure di prevenzione partecipano della medesima natura di provvedimenti idonei ad assicurare un’anticipata difesa della legalità, si arriverebbe senza dubbio ad una disparità di trattamento con violazione dell’art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale, inoltre, va posta in relazione all’art. 4 della Costituzione, in quanto vengono in rilievo gli effetti inibitori di tali provvedimenti sul diritto al lavoro di chi da essi venga colpito. In particolare, secondo il Collegio, devono essere considerate le conseguenze in modo tale che non pregiudichino in modo irriparatorio le condizioni economiche dei destinatari.
Da ciò ne discende che Il Tribunale solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza .
Commento redatto dalla tirocinante Giusy Di Alcantari
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