Col parere 447/2015, la Corte dei Conti ritiene che i conferimenti di incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.110, comma 1, T.U.E.L. possono avvenire in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e nei limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010.
Inoltre, ritiene, però, anche, utile richiamare l’ente a valutare con attenzione e cautela il ricorso a una forma di assunzione a tempo determinato per la copertura di un posto vacante in dotazione organica, che, secondo le modalità di configurazione concreta, potrebbe essere destinato ai fini assunzionali del citato comma 424, onde non eludere i vincoli ivi previsti.
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