Il TAR Lombardia, sede di Milano, con sentenza n. 37/2021 si è pronunciato sul diritto di prelazione del soggetto promotore in materia di project financing.
Nel caso di cui trattasi, si è sancito che condicio sine qua non affinché il soggetto promotore possa, nel termine di quindici giorni, esercitare la prelazione sia l’ammissibilità dell’offerta.
In particolare, il Collegio ha fornito rilevanti criteri in materia di ammissibilità dell’offerta. Ed invero, ha ritenuto che l’inserimento delle formule di calcolo del formato elettronico del PEF – ancorché previsto dal Disciplinare di gara – non sia richiesto a pena di inammissibilità dell’offerta.
Nè in senso contrario, ai fini della configurazione di un’ipotesi di inammissibilità, varrebbe il richiamo espresso, presente all’interno del bando, alle Linee Guida ANAC n. 9, approvate dall’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018.
Ed invero, le prefate Linee Guida, nel richiedere un PEF redatto in formato elettronico con indicazione delle formule di calcolo e gli elaborati previsti nel bando, non individuano in modo diretto quali sono le formule che dovrebbero essere riportate nel PEF elettronico a pena di esclusione, limitandosi a rinviare alle formule e agli allegati previsti dal bando.
Orbene, stante il principio di tassatività delle ipotesi di inammissibilità della partecipazione all’offerta, laddove la lex specialis non preveda una puntuale elencazione o descrizione delle formule di calcolo, non potrà certo ritenersi che la generica previsione recata dalla legge di gara possa avere portata escludente, impedendo, di fatto, al privato d individuare con certezza e obiettività gli adempimenti di cui deve farsi carico e alla cui inosservanza è ricollegata la sanzione esiziale dell’estromissione dalla gara.
Commento a sentenza edito dalla dott.ssa Claudia Fasciano
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