Il TAR Milano, con la sentenza n.752 del 2022, si è pronunciato sul divieto di commissione tra offerta tecnica ed economica.
Il Collegio, conformemente a quanto ritenuto dall’orientamento giurisprudenziale dominante, ritiene che affinchè venga violato il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, è sufficiente l’astratta possibilità, per la commissione giudicatrice, di conoscere il contenuto di alcune componenti dell’offerta economica contestualmente alla valutazione dell’offerta tecnica (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 aprile 2021, n. 2819; Sezione V, 19 ottobre 2020, n. 6308; 29 aprile 2020, n. 2732; 24 gennaio 2019, n. 612).
In particolare, infatti, il divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica è un corollario dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di par condicio dei concorrenti ed è finalizzato alla tutela della segretezza dell’offerta economica, in modo che la conoscenza anche di alcuni degli elementi che la compongono non possa condizionare la valutazione degli elementi discrezionali che compongono l’offerta tecnica.
Pertanto, qualora diversi indicatori portino a ritenere che la legge di gara abbia violato il principio di separazione dell’offerta tecnica dall’offerta economica, questa è illegittima e comporta il necessario riedizione della procedura, oltre all’annullamento della disposta aggiudicazione e all’inefficacia del contratto conseguentemente stipulato.