Il Tar Campania, con sentenza n.4417/2020, dispone che il consorzio stabile risultato aggiudicatario per gare relative a beni culturali che violi il divieto del c.d. “cumulo alla rinfusa”debba essere escluso dalla procedura concorsuale, per carenza dello specifico requisito professionale di partecipazione.
Richiamando un proprio precedente sul punto (TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2020, n. 508 che richiama Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6114), il Collegio precisa che cd. “cumulo alla rinfusa” dei consorzi stabili, ossia la possibilità di utilizzare, ai fini della qualificazione, tanto i requisiti di maturati in proprio, tanto quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione, sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici, non può tuttavia trovare applicazione per le qualificazioni nelle gare per lavori relativi ai beni culturali, per i quali vi è una chiara disposizione derogatoria costituita in particolare dall’art. 146, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, laddove dispone che gli interventi sui beni culturali “sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti”.
In conclusione, resta ferma l’inammissibilità del cumulo alla rinfusa dei requisiti di partecipazione per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali, anche in seguito alle modiche introdotte agli artt. 46 e 47 de Codice dei contratti pubblici dal decreto cd. “Sbocca cantieri”.
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