Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 65/2022, ricostruisce il contenuto del principio di equivalenza rilevando che lo stesso è finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo conseguente all’esclusione di quelle offerte che risultino prive solo formalmente della specifica prescritta, pur avendo un oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto.
Il Collegio ritiene che vada declinato considerando la tipologia del prodotto oggetto di gara e della sua complessità, onde valutare in concreto la possibilità per la Commissione di apprezzare l’equivalenza.
In questo senso sarà onere dell’offerente dimostrare l’equivalenza ove si tratti di prodotti particolarmente complessi (es. macchinario sanitario), mentre lo stesso giudizio può essere condotto autonomamente della Commissione ove si tratti di prodotti comunemente presenti sul mercato.
È legittima l’aggiudicazione disposta in favore di un operatore economico il cui prodotto sia stato giudicato equivalente sulla scorta della documentazione presentata in gara e la conclusione sia di fatto confermata dalla verificazione che ha accertato la sostanziale conformità del prodotto.