Il Tar per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 938/2016 si è pronunciato sulla importante questione che riguarda la rinnovazione del permesso di soggiorno di un cittadino extracomunitario, con particolare attenzione alle motivazioni necessarie ai fini della verifica della pericolosità sociale del soggetto istante.
In particolare, i giudici rilevano che al fine di concedere la suddetta rinnovazione, l’entità della motivazione deve essere tale da attestare in modo inequivoco alcuna pericolosità sociale, con conseguente verifica e attestazione degli elementi che accertino la difficile probabilità che il soggetto possa reiterare fatti illeciti.
La questione al riguardo è molto controversa perché è stata rivista, anno dopo anno, dalla giurisprudenza.
Il principio ormai consolidato si può riassumere nell’assunto secondo cui non è legittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno motivato dall’esistenza di una condanna penale, nel caso in cui la questura non si sia espressa sulla concreta pericolosità sociale del soggetto richiedente e non abbia effettuato il bilanciamento tra la tutela dei legami familiari dell’interessato e quella della sicurezza pubblica.
Interessante è, infine, l’ultimo aspetto che richiama i legami familiari dell’interessato i quali sono valevoli ad aumentare le possibilità della rinnovazione del permesso di soggiorno, poiché garantiscono le propensioni del richiedente a risiedere nel territorio dello Stato italiano.