Il TAR Lombardia, di Brescia, nella sentenza n. 937 del 2018, ha chiarito un aspetto molto rilevante in tema di impugnazioni vertenti le valutazioni delle “commissioni giudicatrici”.
Il Collegio giuricante ha chiarito infatti gli organi giurisdizionali non possono sostituirsi alle commissioni giudicatrici nel caso in cui il loro giudizio verta su valutazioni tecnico-discrezionali, bensì saranno proficuamente impugnabili solamente quei provvedimenti che presentino le caratteristiche della manifesta irragionevolezza, illogicità e palese travisamento dei fatti.
La decisione del TAR, la quale rileva l’inidoneità dei giudici a sostituirsi alla commissione giudicatrice, si instaura nel solco di ripetute pronunce giurisprudenziali e, quindi, nell’orientamento maggioritario, secondo il quale non è possibile chiedere l’annullamento di provvedimenti rilevando violazioni inerenti le valutazioni tecniche discrezionali poste in essere; ma solo qualora il provvedimento risulti viziato, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, illogicità, palese travisamento dei fatti (ex multis TAR Puglia, Bari, sez. I, 26 luglio 2017, n. 861; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 28 giugno 2016, n. 7486; Id., sez. I, 13 giugno 2016, n. 6739; TAR Molise, 1 febbraio 2017, n. 36).
Nel caso di specie, la commissione, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’attribuzione concreta dei punteggi agli elementi costituenti l’offerta tecnica, gode di «un’ampia discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale sempre che sia in linea con i criteri predefiniti nella lex specialis di gara e non presenti macroscopiche irrazionalità ed incongruenze». Pertanto, il g.a. , chiamato a decidere su determinate controversie avente ad oggetto le valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni giudicatrici, può rilevare soltanto vizi di legittimità dedotti, essendo preclusa una sostituzione dell’amministrazione, che costituirebbe ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A. (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 aprile 2016, n. 811, che richiama, tra le tante, Consiglio di Stato sez. V 7 luglio 2015 n. 3339; TAR Lazio Roma sez. II 23 dicembre 2014 n. 3119; TAR Lombardia, Milano, Sezione III, 8 gennaio 2014, n. 14).
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