Il Tar del Lazio, Roma, con ordinanza n. 2524/2022, ha disposto che il soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016 debba essere azionato anche nei casi di invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria.
In particolare, il Collegio ritiene che si tratti di ipotesi da ricondurre all’ambito delle « carenze di elementi formali della domanda » ovvero della « mancanza, incompletezza » o « irregolarità essenziale » della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Dispone, altresì che, il soccorso istruttorio, andrebbe a buon fine – e l’operatore può pertanto restare in gara – solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria è stata emessa in data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Diversamente, infatti, sostiene il Tar di Roma, sarebbe, infatti, violata la par condicio tra i concorrenti, qualora fosse consentita la presentazione di una cauzione provvisoria formata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
Pertanto, il Collegio ha ritenuto che la produzione della cauzione provvisoria, richiesta ai fini dell’ammissione alla gara, successivamente al termine ultimo stabilito per la presentazione dell’offerta vulnererebbe la par condicio competitorum non fosse altro perché, quanto meno, il differimento, a beneficio del concorrente che non abbia prodotto la cauzione entro il predetto termine massimo, concederebbe al concorrente “in ritardo” un maggior lasso di tempo per scandagliare il mercato assicurativo consentendogli, eventualmente, di “procacciarsi” condizioni contrattuali migliori.