Sulla competenza del giudice amministrativo

Con ordinanza n. 22650/2016, la Corte di Cassazione, Sezioni unite Civili,  ha determinato la competenza del giudice amministrativo, in applicazione dell’art. 133 lettera f del codice del processo amministrativo, per tutte le situazioni giuridiche che hanno come presupposto oggettivo il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, ed uso del territorio, ivi incluse le attività comportamentali che per le loro caratteristiche rilevino, comunque, l’esercizio di un  potere pubblicistico in materia, mentre, come presupposto soggettivo, postula che la controversia venga instaurata nei confronti delle predette amministrazioni o dai predetti soggetti.

Nel caso che ci occupa, il danno subito dal proprietario di una rivendita di tabacchi – edicola, è stato causato dall’installazione da parte del Comune sul tratto antistante l’esercizio commerciale di sedici fioriere, dissuasori di sosta e tre portarifiuti senza l’emissione di alcuna ordinanza.

In particolare il ricorrente ha lamentato di aver subito un calo vistoso del volume di affari in quanto il divieto di fermata, insieme all’installazione delle fioriere e dei portarifiuti, non consentivano più alla clientela di effettuare una fermata per i propri acquisti.

Il Collegio afferma che la normativa di riferimento va individuata nell’art. 133 cod. proc. Amm., laddove alla lettera f) si assegnano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti  delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti le determinazioni e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.

Per individuare l’ampiezza della giurisdizione esclusiva la norma va, poi, integrata da quella di cui all’art. 7, comma 1 dello stesso cod. proc. amm., secondo cui “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”, con la precisazione che il riferimento ai “comportamenti” deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, fermo restando che la questione dell’esistenza o meno di tale potere , nonché della sua legittimità o illegittimità, è a sua volta questione che, in quanto è essa stessa compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetterà a quel giudice risolvere come questione che inerisce il “merito” della sua giurisdizione /cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n.2052).

 

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