Il Tar Sardegna, con la sentenza n. 36 del 2017, ha posto in rilievo che, non appare concepibile anticipare il dies a quo del termine di impugnazione a un momento in cui l’impresa interessata non poteva essere considerata già in grado di avere piene contezza della decisione finale presa dalla stazione appaltante e dei motivi sui quali essa si fonda.
In particolare il Collegio, ha osservato che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis c.p.a., il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi del’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n.11. Contestualmente a tale pubblicazione, è dato altresì avviso ai concorrenti mediante Pec o strumento analogo negli Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Orbene, il dies a quo del termine di impugnazione inizia a decorrere dal momento descritto nelle precedenti norme posto che solo a seguito della pubblicazione l’impresa può avere piena contezza della decisione finale.
Tale pronuncia, oltre a coordinarsi armonicamente con il nucleo sostanziale di principi da tempo affermati in giurisprudenza relativamente all’art. 79 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 agosto 2016, n. 3451) si adatta al rito speciale caratterizzato da un regime impugnatorio evidentemente anticipato e da un termine per ricorrere particolarmente breve.