La sentenza n. 12 del 2 luglio 2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha disposto che il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, compresi anche i verbali di gara, le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con quanto disposto nell’art. 29 del Decreto legislativo n. 50/2016.
La pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29, è dunque idonea a far decorrere il dies a quo del termine di impugnazione.
In tale contesto, le forme di comunicazione e di pubblicità idonee a far decorrere il termine sono quelle individuate nel bando di gara, accettate dai partecipanti alla stessa, a condizione che gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.
A seguire ulteriori precisazioni: le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale.
Inoltre – ha precisato il Collegio amministrativo – la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta una “dilazione temporale” quando i motivi di ricorso siano conseguenti alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Avv. Fabio Toto
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