Il TAR Toscana, di Firenze, con sentenza n. 1385/2021, in ordine all’esclusione dalla gara della concorrente con carenza dei requisiti rileva che l’art. 80, co. 5, del Codice dei contratti pubblici, allorché elenca le fattispecie escludenti, non indica in quale fase della procedura di gara l’Amministrazione debba accertare l’esistenza dei presupposti di esclusione e adottare, conseguentemente, il provvedimento espulsivo.
Pertanto l’esclusione può anche essere disposta in sede di verifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta.