Il Tar Toscana, con sentenza n. 804 del 2022, fa chiarezza sulla giurisdizione per le controversie relative ai contratti di appalto in caso di affidamento diretto a seguito di revoca degli atti di gara.
Il Collegio adito precisa come non vi sia dubbio sul fatto che rientri nell’ambito della giurisdizione esclusiva (ed in realtà anche in quella ordinaria di legittimità) il sindacato sull’esercizio del potere di autotutela nei confronti degli atti della procedura di gara.
Viceversa, viene chiarito che non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di declaratoria di inefficacia o di nullità del contratto di appalto stipulato fra la stazione appaltante e la società affidataria dei lavori, poiché gli artt. 121 e 122 c.p.a. attribuiscono tale potere al giudice amministrativo solo nel caso di annullamento dell’aggiudicazione. Nel caso di specie, invece, il contratto di cui si chiede la declaratoria di nullità è stato stipulato in seguito alla revoca in autotutela degli atti di gara e, dunque, si pone su di un piano privatistico-negoziale non strettamente collegato con quello pubblicistico-procedimentale che si è concluso con la revoca della procedura di gara.
Pertanto, non possono estendersi per analogia alla fattispecie in oggetto gli artt. 121 e ss. del c.p.a., che riguardano la conoscenza da parte del giudice amministrativo che annulla l’aggiudicazione dell’efficacia del contratto stipulato in seguito e per effetto di essa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, poiché derogatrici dei tradizionali criteri di riparto di giurisdizione.
A conforto di tale interpretazione viene richiamata la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., Ad. plen, 4 gennaio, 2011, n. 10) con la quale è stato stabilito che, nei casi in cui un negozio di diritto privato posto in essere da una pubblica amministrazione sia preceduto da un procedimento amministrativo, l’annullamento degli atti di detto procedimento amministrativo non comporta, di regola, l’automatica caducazione del negozio giuridico a valle (c.d. effetto caducante), producendo piuttosto un’invalidità derivata (c.d. effetto viziante) che deve essere dedotta davanti al giudice munito di giurisdizione.
Dunque, al di fuori dei casi in cui l’ordinamento attribuisce espressamente al giudice amministrativo la giurisdizione sulla sorte del contratto che si pone a valle di un procedimento amministrativo viziato, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione spetta al giudice amministrativo conoscere dei vizi del procedimento amministrativo e al giudice ordinario conoscere dei vizi del contratto, anche quando si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto dal contratto stesso.