Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5097/2021, espone importanti principi per ciò che concerne legittimazione e l’interesse del ricorrente a contestare il disciplinare di gara.
In particolare, il Collegio, dopo essersi pronunciato sulla tempestività del ricorso, dà importanti dritte per ciò che concerne l’interesse e la legittimazione ad impugnare il disciplinare di gara.
A tal riguardo, il Collegio ribadisce che per proporre ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno partecipare alla gara e successivamente far valere le illegittimità degli atti.
Il Collegio, infatti, – condividendo altresì l’ulteriore affermazione del giudice di primo grado secondo cui è indispensabile che l’interessato si faccia carico di un onere probatorio rafforzato preordinato allo specifico e pregiudiziale accertamento della sua legittimazione, che non è assolto con la sola deduzione della sua qualità di operatore del settore, ma che è necessario “postuli l’esistenza di una chiara posizione giuridica qualificata e differenziata” – ha quindi confermato l’inammissibilità del ricorso principale, ritenendo che il Consorzio ricorrente non abbia fornito la prova della propria legittimazione al ricorso, non avendo dedotto e dimostrato il possesso dei requisiti neppure in capo ai singoli consorziati.
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