Sulla legittimità dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario in emergenza alle ONLUS

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha pronunciato  un’ordinanza di rimessione alla CGUE sulla legittimità dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario in emergenza alle Onlus.

Il ricorrente ritiene di essere una cooperativa sociale senza scopo di lucro, e ritiene di avere i requisiti per l’attività indicata dal bando pubblicato in G.U.C.E. il 27 aprile 2020; il problema si pone nel momento in cui il ricorrente si trova a confrontarsi con gli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017 delineando che questi  siano in contrasto con la normativa comunitaria e con la Costituzione.

In particolare si fa riferimento alla direttiva n. 2014/24/UE che in relazione all’espletamento dei servizi di emergenza e urgenza previsti dalla selezione impugnata, questa equipari le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro ad essa contrarie.

Il primo giudice si è discostato da tale illegittima motivando l’oggetto come eccezione all’aggiudicazione degli appalti pubblici in quanto “trasporto sanitario in ambulanza qualificato”.

Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo in questione dove non prende in considerazione le cooperative sociali tra i possibili affidatari tramite convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, sia compatibile con la normativa eurocomunitaria – art. 10, lett. H  della direttiva n. 2014/24/UE. Quest’ultima infatti esclude che se svolti da “organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro”,questi servizi possano essere sottoposti  alla disciplina sugli appalti pubblici dettata dalla direttiva stessa.

In sostanza accade che esclusi gli ambiti che è possibile convenzionare,  la modalità pubblicistica dell’appalto di servizi rimane obbligatoria.

Ne deriva dunque, il dubbio circa la compatibilità con il diritto eurounitario della riserva di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale solleva la questione di pregiudizialità invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea, (ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.), a pronunciarsi su vari quesiti.

In principale quesito che viene in rilievo si riferisce all’art. 10 lett. H della direttiva n. 2014/24 UE, in particolare se quest’ultimo sia contrario alla normativa nazionale che prevedono nello specifico che si possano affidare alle sole organizzazioni di volontariato, tramite scorso i  servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza non prendendo in considerazione in tal senso le altre organizzazioni.

Commento a ordinanza edito dalla tirocinante Giusy Di Alcantari.

foto estratta dal sito

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